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Altri tre comuni contro il biodigestore di Chianche: ennesimo ricorso al Tar

Il Comune di Altavilla Irpina, il Comune di Tufo e il Comune di Santa Paolina rappresentati dall’avvocato Vincenzo Scarano faranno ricorso al Tar, in merito alla costruzione del biodigestore a Chianche.

Il Ricorso già notificato alla Regione Campania, al Comune di Chianche e alle altre amministrazioni interessate dal procedimento ed iscritto a ruolo R.G. 1606-201, chiede l’annullamento previa sospensione del decreto della Regione Campania, che ha disposto l’esclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale  dall’iter della costruzione dell’impianto approvato con delibera di Giunta Comunale n.50 del 15.10.2018 con una capacità di 35.000 tonn/anno di FORSU.Insomma il terzo progetto di biodigestore di tipo anaerobico approvato al Comune di Chianche per una spesa complessiva di euro 18.616.717,00 sostanzialmente diverso da quello approvato di tipo aerobico da 24.000 tonn/anno e ammesso a finanziamento per euro 14.100.000,00 con D.D. n.42 del 27.11.2017.Infatti anche la sentenza del Tar Campania sezione di Napol n. 4937/2018, nel respingere le tesi dei comuni ricorrenti, sosteneva che “l’impianto da realizzare sarà di tipo aerobico e non anaerobico.”L’apposita commissione regionale a fronte di corpose e dettagliate osservazioni aveva previsto l’assoggettabilità a VIA. Successivamente alla luce delle controdeduzioni finali  presentate dal Comune di Chianche (anche se del tutto inevasi rimanevano i chiarimenti richiesti dalla Soprintendenza ABAP per le provincie di Salerno e Avellino) la stessa Commissione valutatrice in appena due giorni cambiava idea, superando tutte le criticità precedentemente sollevate.La terzietà della funzione attribuita alla Regione ed alla commissione di valutazione, nel procedimento di assoggettabilità a VIA, è stata del tutto snaturata (in palese violazione di legge) con la concessione al comune di Chianche di varie richieste di chiarimenti ed integrazioni e addirittura con la concessione di una ulteriore fase di contraddittorio, non prevista dalla normativa vigente.Con l’esclusione degli enti controinteressati la valutazione è stata sviluppata avendo come prospettiva il solo territorio comune di Chianche trascurando l’impatto che una impiantistica del genere ha sui comuni limitrofi e soprattutto sul contesto agricolo- paesaggistico-ambientale circostante.

Nonostante il progetto parla di movimentazione di cinque camion al giorno, una più attenta analisi dell’impianto conferma che l’impianto avrà una potenzialità di 45.000 tonn/anno (35.000 tonn/ anno di rifiuti solidi urbani e 10.000 tonn/anno di sfalci vegetali) per una potenzialità giornaliera di 140 tonnellate tra rifiuti e sfalci con una movimentazione di 18/20 autocompattatori!Un impianto che alla luce dell’ampliamento dell’impianto di Teora, servirà di sicuro anche i comuni non irpini. Sul punto sarebbe interessante conoscere dall’ATO rifiuti i quantitativi di frazione umida prodotti nella sola provincia di Avellino.L’area d’intervento coprirà una superficie di circa 87.428 mq e i volumi da realizzare per i corpi di fabbrica sono pari a 65.000 mc fra cui un capannone 50mx120mx 10m di altezza in un area PIP ex lege 219/81 che non è mai stata attuata, senza opere di urbanizzazione primaria e secondaria che è  prossima alla ferrovia e al Fiume Sabato e  soprattutto non è servita da adeguata viabilità in quanto collegata dalla tortuosa SS 88 e dalla SS371 che passa per il centro abitato di Tufo.Percorsi che escludono quanto attestato dal Comune di Chianche che sostiene di essere  a circa 7 km dal casello autostradale di Avellino EST!Oltretutto da un punto di vista urbanistico ilPIP è abbondantemente scaduto sicché per la parte non realizzata vi dovrà essere una nuova regolamentazione da parte dell’Ente, che è munito di uno P.R.G. non adeguato rispetto alle disposizioni di cui alla L.R.C. n. 4/2017.Il sito d’impianto ricade in un contesto prevalentemente agricolo-naturalistico classificato nel PTCP di Avellino come territorio con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del D. Lgs del 18 Maggio 2001, n. 228, nella fattispecie  produzioni vitivinicole Greco di Tufo DOCG.

Addirittura nelle osservazioni presentate dal comune di Chianche scompaiono i vigneti in quanto si sostiene che nell’area oggetto d’intervento la coltivazioni prevalenti non sono del tipo viticolo e che per la vicinanza del fiume Sabato comporta un grado di umidità poco adatto a tale tipo di produzione agricola.

Invece i comuni ricorrenti grazie ai rilievi fotografici allegati al ricorso hanno dimostrato che i vigneti di pregio sono presenti, in termini di distanza dall’area di progetto a soli:50 metri in direzione Nord; poco più di 100 metri in direzione Sud, in quantità massiccia; poco più di 50 metri in direzione Est il primo vitigno e da 350 metri in poi in quantità massiccia. Senza dire, inoltre, che a brevissima distanza è in fase di allestimento un nuovo vigneto, con piantumazione di circa 900 piante apposte da pochissimo tempo.Errato è  anche il richiamo fatto dal Comune di Chianche alla sentenza del TAR Campania n. 4937/2018, perché la stessa non  afferma in alcun modo che: la zona del PIP non è classificabile nelle aree con valore strategico finalizzate al rafforzamento della qualità paesaggistiche. ambientale e alla valorizzazione rurale e turistica quali ai corridoi regionale, corridoio appenninico principale, buffer zones così come definite dal vigente PTCP di Avellino.Non da trascurare il fatto che il progetto dovrà essere realizzato su un area parzialmente  in proprietà del comune di Chianche infatti dal quadro economico è prevista una cospicua parte di espropri ad un prezzo superiore a quelli offerti dall’ ASI di Avellino per lotti completamente infrastrutturati. Forse è più logico ed economico per la collettività ospitare un biodigestore anaerobico in un area industriale già infrastrutturata e servita da adeguata viabilità.

I rilievi quindi sono diversi e si basano tutti sul fatto che  quanto autocertificato dal Comune di Chianche non  risulta effettuato alcun approfondimento dalla Commissione, né tantomeno è stato consentito ai Comuni interessati di fornire chiarimenti o sottoporre all’attenzione della stessa elementi di verità fattuale.

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