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Alunna molestata, la nota dell'avvocato del prof: ''Mio cliente assolto per il reato più grave''

carchia

''Egregio Direttore, mio malgrado e per espressa richiesta del mio assistito, mi vedo costretto a farLe giungere la presente nota. La Sua emittente televisiva ha provveduto a rettificare, a richiesta del difensore della costituita parte civile, il servizio andato in onda ieri con il quale è stata divulgata la notizia dell’assoluzione del prof da me assisto per il reato di violenza sessuale.  

Il docente da me rappresentato, secondo taluno, non sarebbe stato assolto, ma condannato. Non è così. L’accusa elevata nei confronti del mio assistito è, infatti, stata quella di violenza sessuale aggravata perché avrebbe, ancorché con una penna, toccato per una durata di tempo anche considerevole il seno della minore. La contestazione tuttavia conteneva anche l’addebito di aver semplicemente indicato, sempre con una penna, il seno dell’allieva.

L’accusa di violenza sessuale, secondo quello che aveva denunciato la parte civile, è, infatti, da ritenere assolutamente corretta. E’, pertanto, di tutta evidenza che il Tribunale sannita ha assolto l’imputato per il più grave e biasimevole reato di violenza sessuale per il quale il rappresentante della pubblica accusa aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici e ha ritenuto soltanto quello di minore gravità di cui all’art. 660 c.p.. Sicché ha affermato la responsabilità del docente soltanto per aver indicato la croce stampata sulla maglia dell’alunna. A questa conclusione, nonostante non sia nota ancora la motivazione della sentenza con la quale i Giudici spiegheranno il percorso argomentativo attraverso il quale sono giunti alla esclusione del delitto di violenza sessuale, si perviene solo considerando che la Corte Suprema di Cassazione ha reiteratamente affermato che le condotte di palpeggiamento della persona oggetto di attenzioni sessuali integrano il reato di violenza sessuale e non quello di disturbo o molestia alle persone previsto e sanzionato dall’art. 660 c.p.

E’, pertanto, da ritenere che la notizia inizialmente divulgata corrisponde ad assoluta verità e non meritava di essere smentita''.

Avv. Domenico Carchia

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