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Ptcp, il gruppo di progettazione scioglie tutti i dubbi dei Comuni

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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, circolare di precisazione del gruppo di progettazione:
"Il Gruppo di progettazione del PTCP ha fornito a tutti i Comuni della provincia nonché agli ordini professionali e collegi della provincia di Avellino precisazioni in merito all’applicazione del regime di salvaguardia, previsto dall’art. 10 della L. R. n. 16/2004 e s.m.i., per favorire uniformità nell’interpretazione dello stesso ed evitando eventuali ritardi, in particolare, nella definizione delle procedure relative al rilascio dei titoli autorizzativi finalizzati alla realizzazione di interventi edilizi nell’ambito dei confini amministrativi di ciascun Comune.
Le precisazioni fanno seguito ai dubbi interpretativi rappresentati dagli Amministratori e Responsabili tecnici dei Comuni durante le udienze pubbliche promosse dall’Amministrazione provinciale per accompagnare i Comuni e tutti i Soggetti, pubblici e privati, interessati nella formulazione delle osservazioni all’adottato PTCP la cui scadenza è prevista per il prossimo 29 marzo.
Nella nota predisposta dagli Uffici incaricati, chiarita la natura e la funzione del PTCP ovvero di un piano a valenza sovracomunale, in via generale, incapace di incidere direttamente sulle situazioni giuridiche dei privati ma invece idoneo a vincolare la pianificazione comunale, in merito alla portata del principio di salvaguardia obbligatoria prescritto dalla norma (art.10 L.R. 16/2004 e s.m.i.) è precisato che detto istituto giuridico, con riferimento all’utilizzazione a fini edilizi delle aree agricole, nonché al dimensionamento dell’edificazione in zona agricola, proprio per il carattere territoriale il PTCP adottato, dispiega efficacia in sede di previsione dei PUC e non già in sede di rilascio di titoli abilitativi di interventi edilizi che debbono, in fase di salvaguardia, essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e alle norme che regolano l’attività edilizia. In pratica, il principio della salvaguardia non è ostativo al rilascio dei titoli autorizzativi degli interventi in zona agricola. Parimenti, è stato precisato che lo stesso principio opera anche per gli interventi edilizi che ricadono in aree interessate dalle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 delle NTA del Piano afferenti la rete ecologica e le buffer zones in cui, tra l’altro, sono ricompresi gli elementi lineari di interesse ecologico – fascia di 1.000 mt – con riferimento ai cui titoli abilitativi il PTCP non costituisce motivo ostativo. In sostanza, analogamente a quanto detto per le aree agricole anche in queste aree, quindi anche nella fascia di un chilometro dei corsi d’acqua, le previsioni del PTCP non ostano al rilascio dei titoli edilizi. Nella stessa nota è stato, inoltre, rammentato che, in ogni caso, in ossequio alle norme regolamentari regionali, per effetto del recepimento di eventuali osservazioni, formulate da parte degli Enti e Soggetti pubblici e privati interessati, modificandosi l’articolato normativo ovvero il disegno del Piano muta conseguentemente anche il regime di salvaguardia nella struttura discendente dalla versione del Piano adottato. Come già ribadito anche in sede di udienza pubblica, gli Uffici del Settore “Pianificazione e attività sul territorio” rimangono a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti necessari, anche con il tramite di appositi incontri." 

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