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Uguaglianza di genere: siglata l'intesa tra Ispettorato del Lavoro e Consigliera di Parità della Campania

Uguaglianza di genere: siglata l'intesa tra Ispettorato del Lavoro e Consigliera di Parità della Campania

Di seguito il documento sottoscritto dalla Consigliera di Parità della Regione Campania, Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, e dal Capo dell’Ispettorato Interregionale del lavoro della Campania, Ing. Renato Pingue.



Dichiarazione di intenti

In data 07.03.2017 presso gli Uffici della sede dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise) alla presenza dell’Assessore al Lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Ispettorato Interregionale del lavoro di Napoli, rappresentato dall’Ing. Renato Pingue e la Consigliera Regionale di Parità Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo.

Sono intervenuti: il Dott. Cantisano Capo dell’ I.T.L di Napoli, la Dott.ssa Paola Caporali Capo dell’ I.T.L di Avellino e il Dott. Giuseppe Lodato Capo dell’ I.T.L di Salerno.

Oltre alla Consigliera di Parità della Regione Campania Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, sono intervenute la Consigliera di Parità Supplente Luisa Festa e le Consigliere di Parità Provinciali: Isabella Bonfiglio Consigliera di Parità della Città Metropolitana e Antonella De Angelis Consigliera di Parità della Provincia di Avellino.

E’, inoltre, intervenuta all’evento Annamaria Granata della Consulta Femminile Regionale.

Nell’ espletamento delle funzioni istituzionali, le parti si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere. Tale rapporto di collaborazione sarà mirato a rafforzare il coordinamento tra le rispettive attività e lo scambio reciproco di esperienze e buone prassi sulle tematiche della parità e pari opportunità e sarà disciplinato dai seguenti articoli.

In particolare le parti si sono impegnate a porre in essere Azioni di collaborazione relativamente:

- segnalazione tempestiva, alla Consigliera Regionale di Parità di eventuali situazioni discriminatorie di genere riscontrate durante le ispezioni effettuate ovvero di cui gli Uffici siano venuti a conoscenza tramite l’URP;

- trasmissione di informazioni alla Consigliera regionale di parità sugli squilibri nella posizione tra uomini e donne riscontrati in azienda, nel corso delle ispezioni e su ogni altra questione di comune interesse.

La Consigliera di Parità si impegna a segnalare all' Ispettorato Interregionale le violazioni delle norme antidiscriminatorie nonché di quelle volte a disciplinare il rapporto di lavoro, di cui sia venuta a conoscenza in occasione dello svolgimento del proprio mandato.

Inoltre l’Ispettorato interregionale del lavoro e la Consigliera di parità regionali dovranno raccordarsi ed informarsi reciprocamente sui rapporti relativi alla situazione del personale che le aziende con più di 100 dipendenti sono tenute a presentare ex art. 46, D. Lgs. n. 198/2006.

L’Ispettorato interregionale del Lavoro si impegna a comunicare all’Ufficio della Consigliera Regionale di parità i dati in suo possesso concernenti il monitoraggio delle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ex art. 55, D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.

Su richiesta della Consigliera Regionale di parità l’Ispettorato interregionale renderà disponibili i dati statistici concernenti le convalide nel proprio ambito di competenza al fine di evidenziare le eventuali problematiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare nonché di offrire elementi utili alla verifica della effettiva volontarietà delle dimissioni.

Le richieste di intervento, presentate per iscritto o tramite posta elettronica, dalla Consigliera Regionale di parità devono contenere tutte le indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti di competenza del personale ispettivo.

L'Ispettorato Interregionale si impegna ad esaminare tempestivamente le questioni sollevate, previa valutazione dei contenuti delle stesse e della opportunità di effettuare una verifica ispettiva al riguardo, provvederà a programmare i conseguenti accessi ispettivi. L’ufficio segnalerà alla Consigliera di Parità eventuali situazioni emerse a seguito dell’ispezione.

Le parti si impegnano a promuovere momenti di approfondimento e studio che coinvolgano il proprio personale allo scopo di rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di intervento nell’ambito delle azioni antidiscriminatorie e nelle materie di comune interesse. A tal fine valuteranno la possibilità di realizzare iniziative di informazione quali conferenze, seminari, convegni sulle tematiche lavoristiche affrontate in una prospettiva di genere, assumendo, per gli aspetti di rispettiva competenza, i connessi oneri organizzativi.

Le parti si impegnano a rilevare e diffondere le buone prassi e le misure di intervento adottate sul territorio regionale per la verifica e l’attuazione effettiva del principio delle pari opportunità, nonché a monitorare i risultati concretamente conseguiti.

Al fine di migliorare la sinergia istituzionale, le parti si impegnano a promuovere, a livello territoriale, incontri finalizzati alla disamina di casi specifici, con l’eventuale coinvolgimento diretto dei soggetti interessati (lavoratori, OO.SS., datori di lavoro), allo scopo di rimuovere eventuali comportamenti discriminatori segnalati o situazioni di squilibrio di particolare rilevanza.

Le parti si impegnano inoltre a riunirsi periodicamente per un opportuno scambio di informazioni e per coordinare la rispettiva attività di repressione e disincentivazione di qualsiasi forma di discriminazione nei luoghi di lavoro, nonché per l’eventuale concertazione di interventi mirati, nell’ambito delle rispettive funzioni, anche al fine di accertare e sanzionare fenomeni di sfruttamento lavorativo.



Il protocollo d’intesa ha validità di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione, con proroga tacita, alla scadenza, per ulteriori cinque anni, salvo volontà di disdetta manifestata per iscritto da almeno una delle parti.









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