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Equo compenso, De Girolamo: "Approvato il mio emendamento"

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“Ho presentato un emendamento alla legge di Bilancio che apporta alcune importanti modifiche all’equo compenso, appena approvato nel Decreto fiscale”.

Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo.
“Nonostante l’importanza oggettiva di tale provvedimento, la misura appare per certi versi timida e contraddittoria. Se da un lato, infatti, si vuole unire il concetto di equo compenso a valori certi, dall’altro l’iter stesso di individuazione dei parametri rischia di rendere la norma non più obbligatoria, ma solo eventuale. La riforma dell’equo compenso appare poi inequivocabilmente svuotata nel momento stesso in cui la norma permette la modifica dei parametri a cui si deve far riferimento, nel caso in cui sia ‘stato oggetto di specifica trattativa’.

Il problema è proprio questo: se il contraente forte impone diversi parametri, la parte debole, nel caso specifico il professionista, non è in grado di contrastare tale decisione.

In tale modo, sembra essere completamente depauperato il valore della norma stessa, che  sarebbe dovuta nascere proprio per non consentire che il contraente debole si dovesse necessariamente adeguare alle richieste del contraente forte.

Per quanto riguarda l’individuazione delle specifiche clausole che porterebbero alla nullità del contratto, il mio emendamento ne prevede l’estensione. In particolare, tra le altre cose, riguarda la necessità della forma scritta degli accordi; l’imposizione che il professionista debba anticipare le spese della controversia; il mancato pagamento della prestazione, in materia contrattuale, ove lo stesso non sia stato, alla fine, oggetto di sottoscrizione. Tale comma è estremamente importante in quanto introdurrebbe un principio per il quale la prestazione del professionista non sia più una prestazione di mezzi, come sino ad oggi sempre considerata, bensì di risultati.

Infine, la circostanza più macroscopica è quella relativa alla limitazione per denunciare la nullità del contratto a 24 mesi.

Ma la nullità – conclude De Girolamo – non è soggetta a termine decadenziale e, quindi, è contraria ai principi del nostro ordinamento giuridico”.

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