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Eccellenza, Eclanese ad un passo dalla retrocessione

 Perse le ultime speranze in seguito al rigetto del ricorso presentato dal club gialloblù contro l’omologazione della sconfitta contro il Campagna. L’aggressione denunciata dal portiere non risulta provata.

vis eclanese

Rigettato il reclamo dell’Eclanese. La squadra calorese è praticamente con un piede e mezzo in Promozione, dopo il ko subito domenica scorsa e il rigetto del reclamo in seguito ai fatti accaduti nella gara contro il Campagna. Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella ha così motivato: La società reclamante si duole che prima dell’inizio del secondo tempo persone presenti nello  spazio antistante gli spogliatoi, tra cui un tesserato di nome Cicalese, appartenenti alla società  locale, avrebbero colpito al viso il calciatore Curcio Gianmarco della società Eclanese. Tale situazione avrebbe determinato una lesione fisica al su indicato calciatore e si rendeva necessaria la sostituzione dello stesso per il ricovero in Ospedale per gli opportuni accertamenti determinando in tal modo, il turbamento dei componenti la società e la diminuzione del potenziale atletico della società. La reclamante pertanto lamentava di non aver potuto schierare in campo il calciatore titolare, dovendolo sostituire con il portiere indicato in distinta al numero 12, Truocchio Luca, nel corso della gara, e ritenendo che tale situazione avesse influito sul regolare svolgimento della gara chiedeva la punizione della società Città di Agropoli ai sensi dell’art. 17 C.G.S. con la perdita della gara. Orbene letti gli atti ufficiali di gara, nonché sentito l’arbitro e gli assistenti è emerso che, alla fine del primo tempo, mentre la terna arbitrale stava rientrando nei propri spogliatoi, udite delle urla accorreva immediatamente nei pressi degli spogliatoi riservati agli atleti, dove vedevano il portiere titolare della società Eclanese che si lamentava per aver subito due schiaffi da parte di due persone estranee ma riconducibili alla società locale, che erano li presenti nello spazio antistante gli spogliatoi. C’erano sul posto due carabinieri che non riferivano nulla in relazione a tale avvenimento. La gara è ripresa regolarmente dopo tale episodio. Prima di questo episodio non è stato notato atteggiamento minaccioso nei confronti di calciatori della società Eclanese da parte di tesserati o tifosi. Rilevate le dichiarazioni dell’arbitro e degli assistenti, quanto è emerso in questa sede non può comportare l’applicazione dell’art. 17 C.G.S. I comma, I capoverso, ed ai sensi del citato articolo e comma, II capoverso, non si applica la punizione sportiva della perdita della gara alla società che sia ritenuta responsabile, Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante, per i provvedimenti nei confronti dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.

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