Con decreti n.1921 e n.1922 appena pubblicati, il TAR Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l'Ordinanza regionale n.79/2020 -con la quale è stato disposto l'obbligo di svolgimento dell'attività didattica "a distanza"- rilevando tra l'altro che la Regione ha "esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo."
Nel testo del decreto si legge che "la espressa temporaneita' della misura e il manifestato proposito, come rappresentato dalla difesa regionale" di rimodulare il provvedimento impugnato alla luce del Dpcm emanato ieri, relativo alle attivita' didattiche" hanno portato a respingere il ricorso.
Commenta l'articolo