Nell’ambito dei suoi poteri, il Questore della Polizia di Stato può valutare quando è il momento di emanare il provvedimento di ammonizione per stalking. A delimitare i confini dell’ipotesi è una sentenza del Consiglio di Stato, la numero 4241/2016, con la quale è stata ammonita una stalker che inviava sms molesti ad una sua collega, i messaggi erano di un numero inferiore a venti (diciannove sms). Poco importa il numero esatto dei messaggi telefonici, stando al caso in esame, anche venti messaggi possono integrare il reato di stalking. La condizione è sempre una: la condotta del soggetto agente deve essere tale da ingenerare nel soggetto passivo un grave e costante stato di ansia. Il Consiglio ha sottolineato un particolare riferimento legislativo: l'articolo 8 del decreto legge n. 11/2009, che ha introdotto la disciplina dell'ammonimento, danno al Questore il diritto di valutare se e quando è opportuno emanare il provvedimento, nel pieno esercizio dei suoi poteri discrezionali. il questore è titolare non solo del potere di emettere o meno la misura, ma anche di decidere se avvisare il possibile destinatario dell'atto. Facendo un bilanciamento di interessi tra le parti coinvolte, in quanto talvolta differire il provvedimento può generare conseguenze anche gravi in capo al richiedente. Importante precisazione è l’assenza del principio di retroattività delle ammonizioni del questore in materia di stalking. Il Consiglio di Stato precisa che è possibile far ricorso al provvedimento anche riferendosi ad episodi che risalgono ad un’epoca antecedente all’entrata in vigore della misura nel nostro ordinamento. La mancanza di tale principio è giustificata dalla mancata irrogazione di una sanzione penale. In forza di tali specificazioni, all'ammonizione può ricorrersi anche per atti anteriori al 2009.
Maria Froncillo
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