La dichiarazione di adottabilità è l’extrema ratio, da prendere in considerazione solo se i parenti non possono offrire al piccolo una vita adatta ad un normale sviluppo psico-fisico. Se i nonni possono prendersene cura, il minore viene considerato non adottabile a seguito dell’abbandono. In passato i giudici dichiaravano erroneamente lo stato di adottabilità dei bambini, omettendo di valutare l’idoneità dei nonni a provvedere ad assistere i nipoti. In tali ipotesi si violerebbe il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia.
La sentenza chiarisce che: “il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come ‘soluzione estrema’ per cui, soltanto nell'ipotesi in cui, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, ed in particolare dei nonni, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983”.
Un assenso da parte dei nonni determina "una forte carica di generosità e di affettività", nonché un'apprezzabile capacità di relazionarsi con i minori, volendo impegnarsi per garantire loro un futuro più sereno.
La seria disponibilità dei nonni (concretamente accertata) a prendersi cura del minore, può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere la situazione di abbandono.
Maria Froncillo
Commenta l'articolo