Il fallimento nell'ordinamento giuridico italiano è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore commercial il suo intero patrimonio e i creditori dello stesso.Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, dei crediti vantati nei suoi confronti. Lo stato di insolvenza e` determinante per la posizione dell`imprenditore, la legge fallimentare stabilisce infattiche "l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito". Tale condizione corrisponde ad una incapacità patrimoniale irreversibile dell'imprenditore commerciale, che non riesce a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.Segue poi la fase della liquidazione, orientata alla par condition creditorum, che tiene conto dell`accertamento dei crediti vantati dai soggetti e delle cause legittime di prelazione. Ad essere soggetti a fallimento e concordato preventivo sono gli imprenditori che esercitano una attività di tipo commerciale, sono chiaramente esclusi gli enti pubblici.Sono previste delle ipotesi di esclusione per gli imprenditori che, seppur commerciali, presentano una specifica comunicazione, dimostrando il possesso congiunto di determinati requisiti. Devono aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, un attivo patrimoniale (di ammontare complessivo annuo) non superiore ad euro trecentomila. Il secondo requisito consiste nell` aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi non superiori ad euro duecentomilaTerzo requisito riguarda l`ammontare di debiti, che non possono essere superiori ad euro cinquecentomila. Aspetto rilevante è l’onere della prova circa la sussistenza dei parametri. Nell’individuazione dell’imprenditore fallibile, si prevede espressamente che l`onere della prova sia in capo all’imprenditore, il quale dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti idonei a esentarlo dal fallimento.
Maria Froncillo
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