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Reato di molestie ed eventuali sanzioni

''Il cavillo'', di Maria Froncillo: perchè la legge non ammette ignoranza

Reato di molestie  Il reato di molestie ex art. 660 del codice penale punisce “chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo” con l’arresto fino a sei mesi o con multa fino a 516 euro. Il reato consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e a disturbare terze persone, intaccando la vita privata altrui. Il reato non ha natura abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione. L’articolo impone il requisito della “pubblicità del luogo.  Affinchè sussista il reato e sia validamente sostenuto dalla leggeè sufficiente la coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza dell’oggettiva idoneità a molestare o disturbare, senza valida ragione, il soggetto che la subisce. Sono del tutto irrilevanti gli intenti perseguiti dall’agente è rilevante accertare che, a prescindere dalle motivazioni alla base del comportamento, l’azione  è connotata da un modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto che finisce per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. Deve ritenersi configurato il reato anche quando l’agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, però, da rivelare l’esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per un qualsiasi biasimevole motivo”.    Da un punto di vista procedurale gli accertamenti sono azionabili d’ufficio e di conseguenza, quando il fatto sia perseguibile anche per minaccia (o altri illeciti), secondo lo schema del c.d. reato complesso, l’assenza della querela o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale; mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie più grave”.  Dalla giurisprudenza è stato ritenuto inoltre legittimo il sequestro preventivo: il caso specifico riguardava un’utenza telefonica, utilizzata continuativamente ed esclusivamente per commettere il reato di molestie.  Maria Froncillo

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