La responsabilità del medico ricorre in via generale quando questi non abbia adoperato tutta la prudenza, diligenza e perizia, dovute nel caso di specie. Il medico, anche nell’ambito della chirurgia estetica, è tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultato. Egli, pertanto, assumendo l’incarico, non si impegna a raggiungere senz’altro l’esito sperato dal paziente bensì a conformare il proprio comportamento a quello del “buon professionista” adoperando prudenza, diligenza e perizia. Ne deriva che l’esito negativo di un intervento estetico non vale, automaticamente, a dimostrare la responsabilità del chirurgo e dunque a legittimare un risarcimento per il soggetto danneggiato. La materia esula dal trattamento sanitario obbligatorio stabilito per legge e, per tali casi, la Costituzione - all’art. 32, 2° comma - stabilisce che nessuno possa essere sottoposto, contro la sua volontà, a qualsivoglia tipo di cura. Anche il codice civile all’art. 5 riconosce indirettamente il diritto dell’individuo a disporre del proprio corpo. La chirurgia estetica, in quanto tale, non ha uno scopo tout court curativo, ma è volta al miglioramento delle imperfezioni di una persona. Questa disciplina seppur chirurgica ben si presta ad essere considerata maggiormente come fonte di un’obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista dell’ottenimento di un determinato risultato estetico, non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo. La Giurisprudenza sul punto, comunque, non è stata chiara. Un primo orientamento della Corte di Cassazione diceva che“nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest'ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie”. Un secondo orientamento della Corte, da reputarsi attualmente dominante - ha qualificato l’obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi; in tale direzione la Corte di Cassazione ha statuito che “l'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza od imperizia, fermo l'obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito”. La posizione del medico chirurgo resta tutelata più concretamente tutelata dal cd. Consenso informato che fa rientrare le prestazioni del medico nell’ambito delle obbligazioni di mezzi.
Maria Froncillo
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