In tema di responsabilità medica le pronunce della cassazione sembrano garantire maggiori tutele ai dottori. Non si ascrive l’abbandono del posto di lavoro per il medico che non risponde al cercapersone, anche se di turno. Nemmeno si prevede il licenziamento del soggetto che non risponde nel passare le consegne al collega del turno successivo. La corte è intervenuta sulla questione sottolineando in particolare che spetta chiaramente al datore di lavoro dimostrare l’assenza del medico nella struttura.Il licenziamento in una ipotesi simile, di mancata risposta durante il turno, è illegittimo, poiché la condotta non è sufficiente a configurare l’abbandono del posto di lavoro. Più corretto è definire l’atteggiamento sospensione del lavoro, senza giustificato motivo. Ipotesi ugualmente sanzionabile, ma non con il licenziamento. La sanzione in tal caso si concretizza nella sospensione del medico.Per abbandono invece dovrebbe intendersi un allontanamento del medico, il quale si rende irreperibile durante il turno, uscendo al di fuori della struttura sanitaria. In riferimento all’onere della prova, è pertanto necessario, per la fondatezza di un addebito, dimostrare che il medico non solo non aveva risposto al cercapersone, ma non era presente in reparto e soprattutto si era allontanato dalla struttura. Realizzando in tal modo l'abbandono del posto di lavoro. Abbandono che, seguendo la definizione tecnica fornita dalla Giurisprudenza, ricorre quando la persona sia fisicamente lontana dal bene da proteggere. Se il medico pure irreperibile, si trova nel luogo dove la prestazione deve essere svolta, non dà luogo all’abbandono e al relativo licenziamento.
Maria Froncillo
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