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Scuola, le responsabilità dell'insegnante

''Il cavillo'', di Maria Froncillo: perchè la legge non ammette ignoranza

La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari per evitare che l'allievo procuri danno a se stesso sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche,compreso il cortile antistante l'edificio scolastico nella disponibilità della scuola dove viene consentito l'accesso e lo stazionamento degli utenti. Questo quanto affermato dalla corte di cassazione.  La responsabilità dell'amministrazione scolastica a causa dei fatti imputabili ai dipendenti, da un lato, attiene all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi di organizzazione, di controllo e custodia.  frequentare una scuola instaura un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, dal quale deriva, a carico dei dipendenti dell'istituto un obbligo accessorio, di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi. Gli insegnanti, quindi, sono soggetti alle prescrizioni dell'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". ai fini risarcitori, l'alunno deve solo provare di aver subito il danno durante l'orario in cui avrebbe dovuto trovarsi nei locali della scuola. L'insegnante risponde, quindi, per omissione del dovere di vigilanza obbligo cheviene esteso anche ai danni provocati dall'alunno su stesso.  L'insegnante risponde, in presenza di attività pericolose ovvero per quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva.  In ogni caso, l'obbligo di vigilanza permane per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica. Tale obbligo si estende anche ai danni subiti e provocati dagli alunni in itinere, quando il servizio trasporto è a carico della scuola.  Maria Froncillo

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