L'infedeltà coniugale è punita con un addebito della separazione, ma anche con il pagamento dei danni che il coniuge tradito ha subito.
La violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, se da un lato legittima la richiesta di addebito della separazione, dall’altro può integrare un illecito civile.
La Corte stabilisce che : “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile.”
In sostanza l’obbligo di fedeltà assume una maggiore forza per la giurisprudenza.
Un fallimento matrimoniale causato da un tradimento, lascia l’altro coniuge in uno stato di oggettiva difficoltà, a fronte delle possibili ripercussioni su salute, privacy e reputazione. La relazione clandestina può dar luogo ad un risarcimento in favore dell’altro, secondo i generali criteri della responsabilità civile (articoli 2043 e 2049 Codice Civile), laddove si dimostri che ciò abbia leso la salute e la dignità della persona tradita.
Spetterà chiaramente al coniuge tradito dimostrare l’entità dei danni subiti, sia morali che economici, avvalendosi degli strumenti tipici delle azioni di risarcimento: perizie, certificazioni, testimonianze.
Per il traditore tutto si complica se a testimoniare in tribunale è un figlio! In queste ipotesi il tradimento determina una violazione ancora più grave perché investe anche i figli, turbandoli in modo significativo.
Una ragazza scoprì sms che il padre inviava alla sua amante e decise di deporre in tribunale, la testimonianza determinò la rovina dell’uomo, se non morale quantomeno economica.
Maria Froncillo
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