L'Ambito territoriale B1 informa che il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso attuativo il reddito di inclusione (REI), di cui al D. Lvo n.147 del 15/09/2017 (G.U.n. 240 del 13/10/2017, nuova misura unica di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Dal 1° gennaio 2018 il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione) e le famiglie in possesso dei requisiti familiari ed economici previsti dal decreto potranno richiedere il REI presso il proprio Comune di residenza.
Il REI sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.Coloro che stanno già beneficiando del SIA continueranno a percepire il relativo beneficio economico per tutta la durata e secondo le modalità previste. Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI.
Per quanto riguarda l'ASDI, la domanda potrà essere presentata fino al 30 gennaio 2018 per coloro che abbiano terminato la NASPI entro il 31 dicembre di quest'anno.
Il REI è articolato in due componenti:
1. un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
2. una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà.
Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al REI e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.
Il REI viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di specifici requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Il nucleo familiare deve essere in possesso di almeno uno degli specifici requisiti familiari, ovvero essere presente almeno un minorenne; una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica); un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità. Poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, chi presenta la domanda per il REI nel mese di dicembre 2017 dovrà rinnovare l'ISEE entro marzo 2018.
Invece, coloro che presentano la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018, devono essere già in possesso dell'attestazione ISEE 2018.Si precisa, infine, che l'INPS non ha ancora emanato la circolare che rende disponibile il modulo di domanda e le ulteriori istruzioni operative.
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